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Rimborso IVA soggetti residenti extra UE: quando è possibile

Quando è possibile il rimborso IVA di cui all'art 38 ter del decreto IVA a società residente in paese extra UE

Con la Risposta a interpello n 248 del 9 maggio le Entrate chiariscono che il rimborso IVA ad una società residente fuori dall’UE è precluso se la fattura è intestata al rappresentante fiscale italiano.

In particolare la società istante israeliana intende emettere in Italia solo fatture attive il cui debitore di imposta è il committente o il cessionario.

Essa domanda cosa fare per utilizzare la procedura semplificata di cui all’art 38 ter del decreto IVA visto che a seguito della circolare ADM n. 40/2021 alcuni uffici doganali non gli hanno consentito di effettuare importazioni dirette in Italia in assenza di una partita Iva italiana per cui è stato costretto, non avendo una stabile organizzazione, a nominare un rappresentante fiscale intestatario delle fatture. 

L’Agenzia ricorda che l’articolo 38-ter del decreto IVA stabilisce che « 1. La disposizione del primo comma dell’articolo 38-bis si applica, a condizione di reciprocità, anche ai soggetti esercenti un’attività d’impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità, limitatamente all’imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attività. 1-bis. I rimborsi di cui al comma 1 sono concessi a soggetti domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, e che abbiano aderito ai regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti, anche in assenza della condizione di reciprocità ed ancorché abbiano effettuato nel territorio dello Stato operazioni nell’ambito di detti regimi speciali. […]».

In base al combinato disposto degli articoli 38-bis e 38-ter del decreto IVA, dunque, i soggetti passivi residenti in Paesi non appartenenti alla Comunità Europea, privi di una stabile organizzazione in Italia, possono chiedere il rimborso dell’IVA assolta nel territorio dello Stato purché ricorrano le seguenti condizioni:

1) assenza di operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia nel periodo del rimborso, ad eccezione delle operazioni per le quali il debitore d’imposta è il cessionario/committente italiano (rectius, operazioni soggette a reverse-charge), delle prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie non imponibili ai sensi dell’articolo 9 del decreto IVA e delle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 74- septies del decreto IVA;

2) inerenza all’attività del soggetto passivo extra-UE degli acquisti o delle importazioni di beni e/o di servizi con riferimento ai quali si chiede il rimborso dell’IVA;

3) detraibilità in Italia dell’IVA chiesta a rimborso, ai sensi degli articoli 19, 19- bis1 e 19-bis 2 del decreto IVA (condizioni di detraibilità);

4) reciprocità di trattamento (rectius, riconoscimento del diritto al rimborso dell’imposta) degli operatori italiani nello Stato estero di appartenenza del soggetto passivo. Attualmente le condizioni di reciprocità sussistono unicamente con la Norvegia, Israele e la Svizzera.

Secondo le Entrate la presenza del rappresentante fiscale in Italia non impedisce la fruizione della procedura semplificata di rimborso ma è necessario che le fatture d’acquisto

  • siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente
  • e “non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata dal rappresentante fiscale”.

Nel caso di specie l’unico soggetto ammesso al recupero dell’imposta è il rappresentante fiscale che, previa registrazione delle bollette doganali nel registro acquisti, potrà detrarsi l’Iva assolta o chiederne il rimborso annuale o trimestrale secondo le indicazioni dell’articolo 38-bis del decreto Iva.

 

Fonte: fiscoetasse.com

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