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Trasportatori internazionali: nuovo provvedimento sul cronotachigrafo digitale

Il 2 febbraio 2022 è entrato in vigore il provvedimento previsto dal Primo Pacchetto Mobilità; un’importante novità per i veicoli industriali dotati di cronotachigrafo digitale. Quali sono gli obblighi a cui devono far fronte i trasportatori internazionali? Perché è stato realizzato questo provvedimento? Vediamolo di seguito.

Obblighi autisti veicoli industriali: quali sono

Gli autisti hanno l’obbligo di indicare ogni passaggio di frontiera sul loro cronotachigrafo digitale. Nel caso in cui il camion è caricato su un treno o su un traghetto, il passaggio di frontiera va registrato manualmente appena si giunge al porto o al terminal.
I veicoli industriali dotati di cronotachigrafo analogico hanno quest’obbligo già dal 2020.

I cronotachigrafi di ultima generazione rilevano automaticamente i dati relativi al passaggio di frontiera, grazie al GPS incorporato; lo memorizzano con i tempi di guida e riposo.
L’introduzione del cronotachigrafo di nuova generazione avverrà a step:

  • i veicoli industriali di nuova immatricolazione ne saranno dotati dal 2023;
  • i veicoli con cronotachigrafo di vecchia generazione devono installare il modello nuovo entro il 2024;
  • i veicoli industriali dotati di cronotachigrafo smart devono adottare quello di nuova generazione entro il 2025.

Gli autisti che sono in possesso di una vecchia versione del cronotachigrafo devono annotare l’ora del passaggio alla frontiera. Questa operazione va eseguita in un punto di sosta più vicino possibile al confine.

Il provvedimento sul cronotachigrafo digitale rientra tra le misure di contrasto al cabotaggio stradale e allo sfruttamento degli autisti di veicoli industriali.
Il cabotaggio stradale consiste nella possibilità di svolgere trasporti nazionali, per conto terzi, all’interno di un Paese membro Ue.

La registrazione dei passaggi alla frontiera consente alle autorità di verificare che sia stato rispettato il numero massimo di operazioni di cabotaggio previste e il rientro periodico nel Paese in cui ha sede l’azienda dell’autotrasportatore.

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